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Apprendistato: norme contrattuali

— archiviato sotto:

Il 25 ottobre 2011 è entrata in vigore la riforma dell'istituto dell'apprendistato attraverso l'approvazione del Testo Unico contenuto nel Dgls n. 167 del 14/09/2011.
Grazie a questo strumento di inserimento lavorativo le aziende e i giovani lavoratori possono usufruire di importanti vantaggi: la nuova legge consente infatti di assumere giovani tra i 15 e i 29 anni ottenendo sgravi contributivi e i lavoratori di veder costruito un piano formativo adeguato alla loro qualificazione professionale.
E' pertanto importante conoscere questa tipologia contrattuale che si pone come ponte fra giovani e aziende.

 

Apprendistato per l'apprendimento di titoli di studio e professionalizzante


DEFINIZIONE APPRENDISTATO
1. Contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani
2. Il contratto è definito in 3 tipologie:
    a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
    b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
    c) apprendistato per la formazione e la ricerca

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Destinatari: soggetti 15 – 25 anni
Settore di attività: tutti i settori produttivi pubblici e privati
Finalità: conseguimento qualifica o diploma professionale.
Durata: qualifica non superiore a 3 anni; diploma 4 anni. In Veneto, dove non sono previsti corsi per il conseguimento di diploma professionale, la durata del contratto è di tre anni.
Formazione: L'accordo Regione - Parti Sociali ha stabilito in 440 ore annue il monte ore totale per la formazione, interna o esterna all’azienda. Il monte ore da svolgere all’interno e all’esterno dell’azienda si differenzia a seconda dell’età: per gli apprendisti al di sotto di 18 anni sono 320 ore di formazione esterna e 120 ore di formazione interna all'azienda, l'inverso per i maggiorenni. I contratti collettivi definiscono modalità di erogazione della formazione aziendale.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
Destinatari: soggetti 18 – 29 anni (fin dai 17 anni se già in possesso di qualifica)
Settore di attività: tutti i settori produttivi pubblici e privati. Per i datori di lavoro che svolgono le loro attività in cicli stagionali è possibile prevedere forme contrattuali a tempo determinato.
Finalità: conseguimento qualifica professionale “a fini contrattuali” (per l’acquisizione di competenze di tipo tecnico – professionali e specialistiche).
Durata: non superiore a 3 anni, fino a 5 per il settore artigiano.
Formazione: La formazione di base o trasversale è di competenza della Regione che ne ha quantificato la durata in 120 ore per apprendisti privi di titolo di studio, 80 ore per quelli che possiedono la qualifica professionale o un diploma, 40 ore per i laureati. A questa va affiancata la formazione professionalizzante e di mestiere (per l’acquisizione di competenze di tipo tecnico – professionali e specialistiche) che è stabilita dai contratti di lavoro collettivi, che ne definiscono durata e modalità di erogazione.  

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Destinatari: soggetti 18 – 29 anni
Settore di attività: tutti i settori produttivi pubblici e privati.
Finalità: i giovani assunti possono:

  • svolgere attività di ricerca;
  • conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, titoli per la specializzazione tecnica superiore;
  • svolgere il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, per esperienze professionali.

Durata: è definita dalle Regioni in accordo con le Parti Sociali e le istituzioni formative.
Formazione: gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca possono frequentare Master universitari e AFAM, di I o II livello, o accreditati ASFOR o dottorati di ricerca.

Per conoscere tutti i dettagli e le normative di ciscuna delle tre tipologie di Apprendistato clicca su www.apprendiveneto.it


Apprendistato per lavoratori in Mobilità

Il Testo Unico introduce ulteriori novità importanti per i lavoratori che si trovano in regime di mobilità e per le Agenzie per il Lavoro:

APPRENDISTATO PER LAVORATORI IN MOBILITA'
Il DL 167/11 introduce la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato, in ciascuna delle tre tipologie previste, con chi è stato estromesso dal mondo del lavoro ed è momentaneamente inserito negli elenchi dei lavoratori in mobilità. Le finalità sono legate dunque alla tipologia specifica del contratto con lo specifico obiettivo di favorire la formazione e riqualificazione professionale per un più veloce reinserimento lavorativo.
In questo caso non ci sono limiti d'età per l'assunzione del lavoratore.

APPRENDISTATO E AGENZIE PER IL LAVORO

Il Testo Unico sull'Apprendistato riconosce la possibilità di assumere apprendisti a scopo di somministrazione.  Per questo il 5/04/2012 è stato firmato l'Accordo fra Assolavoro, Associazione nazionale Agenzie per il lavoro, Felsa CISL, Nidil CGIL e UIL Tem.p in materia di apprendistato professionalizzante in somministrazione.

Estratto dell'accordo:
Norme sul rapporto di lavoro
L’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro con un contratto di apprendistato professionalizzante e può essere inviato in somministrazione sia presso un'unica Azienda utilizzatrice che presso più Aziende.
Retribuzione, inquadramento e orario di lavoro sono disciplinati dal CCNL dell’Azienda.
Il patto di prova può essere applicato una sola volta nei limiti previsti dal CCNL delle Agenzie per il Lavoro o, se inferiori, dal CCNL dell’Azienda.

Formazione
Il piano formativo individuale determina il percorso di formazione dell’apprendista per il conseguimento della qualifica e si basa sul CCNL dell’Azienda utilizzatrice.
Il piano viene predisposto dall’Agenzia per il Lavoro e dall’Azienda e sottoposto a parere di conformità da parte di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della missione. La commissione deve rispondere entro 30 giorni oltre i quali vige il silenzio assenso.
L'agenzia per il Lavoro ha la responsabilità del corretto adempimento degli obblighi formativi, è tenuta pertanto a  monitorare lo svolgimento della formazione, integrandola con eventuale formazione sussidiaria. La formazione potrà rientrare nelle progettazioni di Forma.Temp.

Tutor
L’apprendista sarà affiancato da due tutor: uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro e uno dall’Azienda. Il tutor aziendale deve possedere una qualifica non inferiore a quella individuata nel piano formativo ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine dell'apprendistato.


Durata dell’apprendistato
Nel caso l’apprendistato si svolga presso un'unica Azienda il contratto di somministrazione dovrà avere durata minima pari al periodo di apprendistato previsto dal CCNL dell'Azienda.
Ne caso invece sia svolto presso più Aziende, la singola missione non può durare meno di 12 mesi, salvo il minor periodo legato al completamento dell’apprendistato.

Link per approfondire:

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