Lavoro Occasionale
Dal 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina del Lavoro Occasionale introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che è andata a sostituire gli abrogati buoni-lavoro c.d. “Voucher Inps“.
Alle prestazioni legate al Lavoro Occasionale possono fare ricorso:
--> Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, attraverso il Libretto Famiglia;
--> Imprese, professionisti e PA per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO).
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
- Disoccupati che abbiano reso la DID;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Limiti economici, riferiti all'anno civile (validi per entrambi gli strumenti):
I tetti annui di compenso sono:
-> 5.000 euro per ciascun prestatore (lavoratore) cumulando anche più datori di lavoro,
-> 5.000 euro per datore di lavoro considerando la totalità dei lavoratori,
-> 2.500 euro nel caso che ogni prestatore (lavoratore) lavori per il medesimo utilizzatore (datore di lavoro)
Tetto massimo ore annue 280.
Gli strumenti
Il Libretto di Famiglia
Cos'è: è uno strumento per la corresponsione di attività lavorative saltuarie sporadiche utilizzabile SOLO da persone fisiche. Per imprese e professionisti si passa al Contratto di Prestazione Occasionale.
Quali attività lavorative possono essere remunerate:
-> piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
-> assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
-> insegnamento privato supplementare.
Compenso: 10 euro/ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
Il Contratto di prestazione occasionale (Prest'O)
Cos'è: Riguarda le prestazioni lavorative occasionali verso professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, imprese del settore agricolo e la pubblica amministrazione. Lo possono utilizzare aziende fino a 5 dipendenti; esclusi i settori edilizia, escavatori e affini, no profit.
Compenso: minimo giornaliero 36 euro (corrispondenti al pagamento di quattro ore).
Per le ore successive il compenso è fissato dalle parti ma non può essere inferiore ai 9 euro l'ora.
Cui si aggiungono 2,97 euro di contributi alla Gestione Separata dell'Inps, e 0,32 di premio assicurativo all'Inail. Inoltre si applica l'1% per gli oneri di gestione. (circa 12.37€/h)
Come attivare Libretto di Famiglia e Prest'O:
Sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma MyINPS e scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.
Per saperne di più